Parte QUARTA

Art. 259

Revisione di provvedimenti

In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall', risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa. La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-259

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