Parte QUARTA
Art. 264
Assegno personale per titolari di pensione di riversibilità
In vigore dal 24 mag 1974
(Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita)
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-264