Parte QUARTA

Art. 266

Personale del Ministero della difesa

In vigore dal 24 mag 1974
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-266

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