Parte QUARTA

Art. 267

Incaricati tecnici

In vigore dal 24 mag 1974
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell', chiedano l'applicazione dell', lettera d), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-267

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