Art. 267 · Incaricati tecnici
Parte QUARTA

Art. 267

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Incaricati tecnici

In vigore dal 24 mag 1974
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell', chiedano l'applicazione dell', lettera d), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-267