Parte QUARTA
Art. 263
263 / 275Pensione dell'I.N.P.S.
In vigore dal 24 mag 1974
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall', comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'.
Il primo comma dell' non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all', ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-263