Titolo III
Art. 241
Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
In vigore dal 24 mag 1974
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall', l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-241