Titolo III
Art. 241
114 / 275Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
In vigore dal 24 mag 1974
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall', l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-241