Titolo III

Art. 239

Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici

In vigore dal 24 mag 1974
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al servizio statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-239

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