Titolo III

Art. 242

Cumulo di pensioni e stipendi

In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-242

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