Titolo III

Art. 243

Ritenute

In vigore dal 24 mag 1974
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa. Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui agli , ultimo comma, e 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-243

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