Titolo IV

Art. 244

Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

In vigore dal 24 mag 1974
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli , terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153. La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-244

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