Art. 7
In vigore dal 11 lug 1974
All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
"Sono compilati documenti caratteristici anche nei confronti dei marescialli maggiori che debbono essere valutati per l'ammissione all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.
Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell', il comandante di corpo stabilisce gli incarichi di particolare importanza o rilievo che comportano la compilazione di un rapporto informativo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-7