Art. 6

In vigore dal 11 lug 1974
L'art. 17 è sostituito dal seguente: "I documenti caratteristici sono compilati dalla autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione della guardia di finanza diretti superiori in carica. Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-6

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