Art. 9

In vigore dal 11 lug 1974
Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dai seguenti: "I documenti caratteristici per i militari di truppa debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) cambio di compilatore o cambio di destinazione; b) avanzamento; c) nomina a sottufficiale; d) fine servizio; e) termine della ferma o della rafferma per coloro che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo; f) sospensione precauzionale dal servizio del giudicando; g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato; h) collocamento in congedo. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del presente regolamento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo