Art. 4
In vigore dal 11 lug 1974
L' è sostituito dal seguente:
"Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 120 giorni.
Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 30 giorni, è compilato il rapporto informativo.
Per periodi inferiori a 30 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.
I documenti caratteristici debbono essere compilati, semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:
a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;
b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;
c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;
d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;
e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;
f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.
Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni senza averlo valutato.
Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-4