Art. 2
In vigore dal 11 lug 1974
Nell', il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorità che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto è compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e può riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo .
Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-2