Art. 3

In vigore dal 11 lug 1974
L' è sostituito dal seguente: "Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali impiegati in mansioni di carattere tecnico-logistico il compilatore del documento caratteristico deve richiedere informazioni all'autorità dalla quale detti ufficiali dipendono in linea tecnica diretta. Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti all'organizzazione della guardia di finanza, l'autorità cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio. Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-3

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Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo