Art. 8

In vigore dal 11 lug 1974
Nell'art. 19, la lettera b) del terzo comma è così sostituita: "b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato dall'ufficiale diretto superiore in carica. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-08;1126#art-8

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