Art. 6

In vigore dal 1 dic 1973
Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti , devono sentire rispettivamente il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ogni qualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato. Ai detti organi le province possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno dei consigli superiori è integrato da due esperti, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-6

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