Art. 1

In vigore dal 1 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
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