Art. 2

In vigore dal 12 gen 1988
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello. Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto. Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti: 1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche; 2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale; 3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; 4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale; 5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive. — Testo vigente | Portale Normativo