Art. 7
In vigore dal 1 dic 1973
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.
È fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-7