Art. 4
In vigore dal 2 gen 1988
Hanno carattere provinciale le istituzioni culturali costituite dalle province con propria legge.
Hanno altresì carattere provinciale le istituzioni culturali da chiunque costituite che, svolgendo la loro attività prevalentemente nell'ambito della provincia, hanno lo scopo di promuovere attività culturali per le popolazioni della provincia, documentare prevalentemente la cultura locale o svolgere ricerche e studi di prevalente interesse locale.
Sono considerati di carattere provinciale i musei attualmente esistenti nelle province di Trento e di Bolzano.
L'Istituto trentino di cultura di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 29 agosto 1962, n. 11, per l'attività di ricerca, è equiparato a tutti gli effetti agli enti di ricerca regionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-4