Art. 5
In vigore dal 1 dic 1973
Ai fini del precedente , si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonché qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-5