Art. 5

In vigore dal 1 dic 1973
Ai fini del precedente , si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonché qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-5

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Art. 5 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive. — Testo vigente | Portale Normativo