Art. 10
In vigore dal 4 feb 1999
In attuazione dell', n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione.
La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo Comma.
La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
TOGNI - ZAGARI -
COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 43. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-11-01;691#art-10