Art. 11

Luogo di produzione dei redditi

In vigore dal 1 gen 1974
Ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta e della determinazione delle aliquote applicabili: 1) i redditi fondiari si considerano prodotti nel comune in cui è situato l'immobile; 2) i redditi di capitale e i redditi di lavoro autonomo di cui al terzo comma, lettera b) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano prodotti nel comune di domicilio fiscale del contribuente ovvero se il contribuente risiede all'estero, nel comune di domicilio fiscale del debitore; 3) gli altri redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui l'attività è esercitata mediante una base fissa e, in mancanza, nel comune di residenza del contribuente; 4) i redditi di impresa si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui è esercitata l'attività. Se l'attività è esercitata nel territorio di più comuni il reddito si considera prodotto in ciascuno di essi per quote determinate in rapporto alla ubicazione dei vari fattori che concorrono alla sua produzione; 5) i redditi diversi di cui al titolo VI del decreto indicato nel precedente n. 2), si considerano prodotti nel comune di residenza dei contribuenti; 6) i redditi di cui alle lettere a) e b) dell' del predetto decreto si considerano prodotti, rispettivamente, nel comune o nei comuni in cui e o era situata l'azienda ceduta o liquidata o nel comune in cui è situato l'immobile rilasciato. Per il reddito complessivo dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati alle lettere a), b) e c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, valgono i criteri di cui al n. 4) del precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-11

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