Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gen 1974
Fino al periodo d'imposta in cui ciascuna regione a statuto ordinario avrà provveduto, con l'osservanza delle disposizioni dell', alla determinazione dell'aliquota, l'imposta si applica nella misura dell'uno per cento e il relativo provento è devoluto allo Stato. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di determinare le aliquote da applicarsi sui redditi dell'anno 1974 entro il 31 dicembre 1973 e la regione siciliana entro il 31 luglio 1974. Per il primo anno successivo al quadriennio 1974-1977, qualora gli enti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, non abbiano provveduto a determinare le aliquote ai sensi dell' del presente decreto, l'imposta locale sui redditi è applicata con le aliquote minime previste dall'. Nella determinazione della base imponibile per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si tiene conto delle deduzioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-15

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