Art. 9

Aliquote

In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta è applicata con le seguenti aliquote: a) dal 6 all'8,50 per cento, in favore dei comuni; b) dall'1,50 al 2,50 per cento, in favore delle province; c) dall'1 al 2 per cento, in favore delle regioni; d) dallo 0,40 all'1,20 per cento, in favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; e) dello 0,50 per cento, in favore delle aziende di cura, soggiorno o turismo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-9

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