Art. 8
Accertamento, riscossione e attribuzione dell'imposta
In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta locale sui redditi è accertata a cura degli uffici delle imposte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ed è riscossa secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il gettito dell'imposta è attribuito direttamente ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed alle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo nella cui circoscrizione il reddito è prodotto. Si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-8