Art. 3

Redditi prodotti nel territorio dello Stato

In vigore dal 1 gen 1974
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ferme restando le esclusioni di cui al secondo comma dell', i redditi indicati nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato o aventi nel territorio stesso la Sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate e quelli derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate all'estero quando non siano imputabili ad una base fissa ivi stabilita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-3

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