Art. 2

Soggetti passivi

In vigore dal 1 gen 1974
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, le società di ogni tipo, comprese le società semplici, in nome collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni prive di personalità giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell' e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
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Soggetti passivi (Art. 2 Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.) — Testo vigente | Portale Normativo