Art. 2
Soggetti passivi
In vigore dal 1 gen 1974
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, le società di ogni tipo, comprese le società semplici, in nome collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni prive di personalità giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell' e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-2