Art. 5

Periodo d'imposta

In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per la determinazione del periodo d'imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo medesimo valgono, se non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-5

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