Art. 12

Ripartizione del reddito prodotto in più comuni

In vigore dal 1 gen 1974
Se il reddito è prodotto in più comuni il contribuente deve indicare nella dichiarazione annuale, sulla base dei criteri di cui all', le quote di reddito prodotte in ciascun comune. L'ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente, anche ai fini delle iscrizioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, comunica agli uffici competenti per la formazione dei ruoli la quota di reddito prodotta nei comuni dei rispettivi distretti, notificando il riparto agli enti destinatari del gettito. L'ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente, entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può rettificare la ripartizione di cui al primo comma o procedere al riparto quando il contribuente non abbia indicato nella dichiarazione le quote di cui al primo comma o abbia omesso la dichiarazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente e agli enti interessati. Le notifiche di cui ai precedenti commi sono eseguite a cura del comune di domicilio fiscale del contribuente. Contro i provvedimenti di ripartizione del reddito, gli enti interessati ed il contribuente possono ricorrere al Ministro per le finanze. Il provvedimento del Ministro è impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo regionale o dinanzi al Consiglio di Stato a seconda che gli enti interessati appartengano alla stessa o a diverse regioni.
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