Art. 14

Disposizioni varie

In vigore dal 1 gen 1974
Per le aziende autonome di nuova costituzione l'aliquota di cui alla lettera e) dell' si applica con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è pubblicato il provvedimento di riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo. Agli effetti della disposizione di cui al secondo comma dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito, dei fabbricati è sostituito per le regioni a statuto ordinario dalla quota dell'imposta locale sui redditi spettante alle stesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;599#art-14

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