Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 37
Avviso di ricevimento
In vigore dal 4 mag 1973
I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-37