Art. 37 · Avviso di ricevimento
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo I

Art. 37

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Avviso di ricevimento

In vigore dal 4 mag 1973
I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-37