Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 35
Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto
In vigore dal 4 mag 1973
Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-35