Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 40

Tutela dell'appellativo di "postale"

In vigore dal 4 mag 1973
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-40

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