Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 40
Tutela dell'appellativo di "postale"
In vigore dal 4 mag 1973
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-40