Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 42
Corrispondenza ordinarie inesitate
In vigore dal 4 mag 1973
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-42