Art. 42 · Corrispondenza ordinarie inesitate
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 42

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Corrispondenza ordinarie inesitate

In vigore dal 4 mag 1973
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-42