Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 39
Contravvenzioni all'esclusività postale
In vigore dal 4 mag 1973
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all' del presente decreto è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-39