Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 39

Contravvenzioni all'esclusività postale

In vigore dal 4 mag 1973
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all' del presente decreto è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-39

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