Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 46

Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

In vigore dal 4 mag 1973
Salvo le eccezioni previste dall' e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-46

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