Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 46
Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare
In vigore dal 4 mag 1973
Salvo le eccezioni previste dall' e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-46