Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 51

Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione

In vigore dal 4 mag 1973
Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell' purchè debitamente contrassegnate: a) le corrispondenze ufficiali spedite mi via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purchè trattasi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo; b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all' spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili; d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione; e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia; f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia; h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione; i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575; l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro; m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo non potute recapitare e restituite ai mittenti. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-51

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