Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 55
Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie
In vigore dal 4 mag 1973
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-55