Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 50
Contrassegno ufficiale
In vigore dal 4 mag 1973
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell' del presente decreto, purchè portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-50