Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 49
Indennità
In vigore dal 4 mag 1973
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell', ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall', viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell' del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-49