Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo II
Art. 59
Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione
In vigore dal 4 mag 1973
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell' del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-59