Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo I
Art. 32
Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori
In vigore dal 4 mag 1973
È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-32