Art. 9
In vigore dal 8 gen 1982
Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro per la pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione previsto dall', comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia.
La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.
La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;116#art-9